Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è previsto dall’art. 341 bis, così come modificato dall’art. 1 comma 8 della legge n.94 del 2009, e punisce «chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni».
Rispetto all’abrogato art. 341 c.p., è invariato il bene giuridico tutelato, consistente nell’onore e nel prestigio del pubblico ufficiale, attinente alla dignità ed al rispetto di cui la pubblica funzione deve essere connaturata.
Dalla lettura della prescrizione penale si evince chiaramente che Continue reading “REATO DI OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE.” »