Il Trattamento di fine rapporto (TFR), è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto (art. 2120 c.c.)
Mese dopo mese, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare una quota pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore divisa per 13,5 e rivalutata periodicamente secondo gli indici ISTAT.
La somma di tali accantonamenti deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo che Continue reading “Recupero TFR e Fondo di Garanzia INPS.” »