Recupero TFR e Fondo di Garanzia INPS.

Postato da Ferdinando D'Ambrosio - 21 novembre 2014
Lavoro e Previdenza
tfr

Il Trattamento di fine rapporto (TFR), è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto (art. 2120 c.c.)

Mese dopo mese, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare una quota pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore divisa per 13,5 e rivalutata periodicamente secondo gli indici ISTAT.

La somma di tali accantonamenti deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il lavoratore stesso abbia deciso di destinare il suo TFR alla previdenza complementare.

 

CASI DI ANTICIPAZIONE DEL TFR.

In casi eccezionali, la Legge consente al lavoratore che abbia già maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di chiedere, per una sola volta nel corso del rapporto, l’anticipazione del TFR nei limiti del 70% dell’importo già maturato.

In particolare, tale richiesta deve essere specificamente motivata da:

- eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

- eventuali spese da sostenere nel corso di congedi parentali o di formazione del lavoratore.

In tutti gli altri casi, il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto sempre al termine del rapporto lavorativo, di regola entro 30 giorni dalla cessazione.

 

COSA FARE SE IL DATORE DI LAVORO NON PAGA IL TFR.

Qualora il datore di lavoro non paghi al lavoratore quanto dovuto, questi ha diritto a ricorrere in giudizio per far valere le proprie ragioni.

Le strade percorribili, in tal caso, sono due:

- se il lavoratore è in possesso di documentazione rilasciata dall’azienda dalla quale risulti l’effettivo ammontare della liquidazione dovuta (buste paga, CUD, ecc.), potrà proporre un ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art. 633 cpc;

- se, invece, il lavoratore non è in possesso di tale documentazione probatoria o ha ulteriori richieste da far valere in giudizio, come ad esempio retribuzioni non corrisposte, straordinari non pagati, ferie godute in misura inferiore a 26 giorni annui e così via, potrà adire il Giudice del Lavoro comptetente con ricorso formulato ai sensi dell’art. 414 cpc per ottenere una Sentenza di Condanna nei confronti del suo ormai ex datore di lavoro.

Una volta terminato il procedimento giudiziario ed ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell’azienda, il lavoratore dovrà attivarsi per mettere in esecuzione il titolo esecutivo e monetizzare concretamente la vicenda.

Nel caso in cui, il tentativo di esecuzione non vada a buon fine, il lavoratore riuscirà comunque ad ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia dell’INPS.

 

IL FONDO DI GARANZIA DELL’INPS.

Il “Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine rapporto”, istituito con Legge 297/82, interviene in tutti i casi di insolvenza del datore di lavoro e consente al lavoratore di recuperare quanto meno le ultime tre mensilità non corrisposte e l’intero importo del TFR.

Come è dato capire dal nome stesso, il Fondo istituito presso l’INPS è un fondo di garanzia.

In quanto tale, interviene soltanto nei casi in cui il lavoratore dia prova di aver tentato senza esito il recupero del suo credito nei confronti dell’azienda.

Più precisamente, in base all’art. 2 della Legge 297/82 è possibile richiedere con successo l’erogazione del TFR al Fondo di Garanzia nei seguenti casi:

1) fallimento, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, dopo 15 giorni all’ammissione allo stato passivo reso esecutivo;

2) concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione;

3) esecuzione forzata individuale non andata a buon fine (ipotesi percorribile ogni qual volta non sia possibile proporre istanza di fallimento).

In quest’ultimo caso, il lavoratore, oltre a tentare infruttuosamente l’esecuzione ottenendo un verbale di pignoramento negativo, dovrà dimostrare che risultino circostanza che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con nuova azione esecutiva e ciò tramite apposita visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari del luogo di residenza del datore.

Il diritto al pagamento del TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo di Garanzia liquida le somme comprensive di interessi legali e rivalutazione entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.

 

Avv. Ferdinando D’Ambrosio

Caf Portici – Servizi di Patronato

Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza.

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47 Comments to Recupero TFR e Fondo di Garanzia INPS.

  • Natalja scrive:

    Buonasera, e se l’azienda non è in fallimento, non è in liquidazione, ma non può e non potrà liquidare il TFR, cosa si puo’ fare?! Esiste qualche soluzione bonaria tra il datore di lavoro e il dipendente licenziato che quest’ultimo possa chiedere pagamento dall’Inps senza passare al tribunale?!
    Grazie anticipate per il Vs. cortese riscontro.
    Natalja Grisagina

    • admin scrive:

      Buonasera sig.ra,
      purtroppo se il datore di lavoro non vuole o non può pagare il TFR, l’unica strada da percorrere è il ricorso al Giudice del Lavoro competente.
      Il fondo di garanzia dell’Inps interviene solo in ultima istanza e cioè, dopo aver vinto la causa in Tribunale ed aver tentato infruttuosamente di riscuotere dal datore di lavoro il TFR riconosciuto in Sentenza.
      Se necessita di ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarci.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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      Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza.

      • Anna scrive:

        Buongiorno avvocato a me invece inps mi ha riconosciuto solo il tfr e possibile o è solo un acconto attendendo dopo le ultime 2 o 3 mensilità grazie

        • Buongiorno a Lei,
          solitamente l’Inps in merito alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, risponde con due distinti provvedimenti.
          Uno riguardante il TFR ed un altro riguardante i c.d. Crediti da Lavoro.
          Sulla lettera INPS contenente il provvedimento di accoglimento/diniego, in alto a destra, troverà la dicitura TFR o CL - crediti lavoro - a seconda dei casi.
          Chiaramente, per essere più precisi bisognerebbe verificare la domanda da Lei presentata con i relativi allegati ed il contenuto della risposta fornita dall’INPS alla Sua richiesta.
          Se necessita ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci o a fissare un appuntamento in Studio per valutare meglio la Sua posizione.
          Cordiali Saluti,
          Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Aracif scrive:

    Salve, io ho il processo verbale di accordo conciliativo, nel quale la società (prima dell’inizio di una procedura fallimentare) riconosce il credito di un dipendente. Successivamente la società è fallita, ed ha quindi smesso di pagare quanto pattuito nell’accordo. Posso usare l’accordo conciliativo per fare domanda al fondo di garanzia inps, o bisogna comunque insinuarsi nel passivo della società?
    Saluti

    • Buonasera,
      purtroppo per poter richiedere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità al fondo di garanzia Inps, deve prima insinuarsi nel passivo fallimentare.
      Soltanto 15 giorni dopo l’ammissione allo stato passivo reso esecutivo, potrà eventualmente adire il Fondo di Garanzia dell’Inps.
      L’accordo da Lei sottoscritto non deve necessariamente essere posto alla base della domanda di insinuazione al passivo.
      Infatti, qualora la transazione fosse stata sottoscritta “salvo buon fine del pagamento”, la Sua domanda di insinuazione non sarebbe vincolata agli importi indicati nel verbale transattivo e potrebbe avere convenienza ad effettuare un ricalcolo delle somme dovute.
      Se necessita di ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarci.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Silvia scrive:

    Buongiorno Avvocato, ho cessato il rapporto lavorativo con l’azienda, dopo un periodo di cassa integrazione, nel giugno 2011 e non ho mai percepito il TFR. Sono ancora in tempo ad avviare la pratica per accedere al fondo dell’INPS?
    Grazi in anticipo per la risposta.

    • Buonasera Signora,
      da quel che scrive, direi che ha tempo fino a giugno 2016 per avviare la pratica di recupero del TFR non corrisposto.
      Ad ogni modo, sarebbe opportuno fissare un appuntamento per valutare, documentazione alla mano, la proponibilità dell’azione.
      Se lo desidera, può passare giovedì pomeriggio in sede o contattarci telefonicamente per concordare un incontro in data ed orario a Lei più graditi.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • maria scrive:

    Buongiorno Avvocato, ho cessato il rapporto di lavoro con l azienda il 20 ottobre 2010 il mio datore di lavoro in questi Anni mi ha dato acconti del Tfr ma ancora non ha saldato quando tempo ho x recuperare il Tfr cosa devo fare protrebbe mandarmi la rispost nel mio indizzo email purché x caso ho trovato questa pagina e non so come fare ha trovare questa pagina di nuovo cordiali saluti signor Maria

    • Salve signora,
      da quel che leggo, dovrebbe avere tempo sino al prossimo 20 ottobre per far recapitare al suo ex datore di lavoro una raccomandata a/r interruttiva della prescrizione.
      Le consiglio di attivarsi immediatamente, onde evitare che il decorso del tempo possa danneggiarla irreparabilmente.
      Non esiti a contattarci se ha bisogno di ulteriori delucidazioni.

      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Zahra scrive:

    Buongiorno avvocato, ho lavorato per la durata di 8 mesi presso una società dal 03/02/2014 al 03/10/2014 che è ora fallita (instanza di fallimento datata il 29/12/2015. Dovrei mandare domanda d’insinuazione al passivo al curatore. Per il TFR, visto che era maturato nel 2014, per il calcolo della rivalutazione monetaria, quale indice ISTAt dovrei prendere in considerqwione° auello del 2014 oppure del 2015

    • Buongiorno a Lei,
      si limiti ad inviare domanda di insinuazione al passivo fallimentare chiedendo quanto le spetta oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
      Il calcolo effettivo degli importi spettanti sarà fatto successivamente, quando l’Inps pagherà le somme dovute.
      In questa fase deve limitarsi a proporre una domanda tempestiva di insinuazione al passivo con privilegio e richiesta di interessi e rivalutazione, evidenziando nella domanda stessa:
      - crediti da lavoro da Lei maturati e non riscossi (Tfr, ratei, retribuzioni arretrate e spettanze di fine rapporto);
      - documentazione contabile a supporto delle Sue richieste (buste paga, modelli CUD, ecc.)

      Se necessita di ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarci.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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    • ELISABETTA scrive:

      Buonasera volevo sentire un consiglio o lavorato in negozio alimentari x 7 anni o dovuto licenziarmi x giusta causa x poi arrivare a un accordo con il datore a pagato x 4 mesi poi a smesso di pagare i miei diritti.Arrivando a un ingiunzione con visure ecc..essendo proprietaria d immobili riskio il tutto come mi muovo grazie.

      • Buonasera a Lei,
        da quel che leggo, sicuramente può recuperare ulteriori somme non corrisposte, ma per poterLe rispondere adeguatamente avrei bisogno di ulteriori informazioni.
        Per “accordo” intende una transazione ufficiale (siglata presso un sindacato o la direzione provinciale del lavoro) oppure un semplice accordo verbale?
        Nel caso si tratti di una transazione scritta, cosa prevede, precisamente, questo accordo? Avrei necessità di leggerne il testo per poterLe fornire una risposta precisa.
        Vista la complessità della situazione, Le consiglio di fissare un appuntamento a Studio per una valutazione gratuita della Sua posizione.
        Cordiali Saluti,
        Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Eto scrive:

    Buongiorno Avv.

    chiedo un parere in merito alla mia situazione, ho presentato domanda al Fondo di garanzia per TFR e ultime tre mensilià,la società è fallita, il giudice delegato ha riconosciuto il mio credito,quindi ho allegato tutti i documenti. L’inps chiede un modulo aggiuntivo SR53 in quanto c’è stato comprovato rifiuto da parte del curatore alla compilazione del SR52, poi chiede l’istanza di ammissione al passivo, alla fine pare ,secondo quanto dettomi dalla responsabile del procedimento verbalmente, non saranno riconosciute le ultime tre mensilià.Mi chiedo può l’inps rifiutare di pagare le ultime tre mensilità nonostanza il giudice delegato abbia riconosciuto tale credito in sentenza.
    Il mio avvocato non da certezza in materia.
    Saluti

    • Buonasera a Lei,
      tenga conto che l’Inps, oltre al pagamento del TFR, garantisce il pagamento dei crediti maturati nel corso degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purchè rientrino nei dodici mesi antecedenti la data di deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento.
      Da quel che scrive, posso solo ipotizzare che il Suo caso ricada in questa particolare fattispecie.
      Ovviamente, per comprendere al meglio la situazione bisognerebbe analizzare attentamente la documentazione in Suo possesso e chiedere al curatore di specificare i motivi del rifiuto alla compilazione del modello SR52.
      Se necessita di ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarci.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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      • Giuliano scrive:

        Buonasera Avvocato D’ Ambrosio, premesso che ho trovato molto interessante le info inserite in questa pagina web e soprattutto i suoi consigli per cui
        Vorrei sapere il suo parere in merito alla mia situazione. Sono stato licenziato dall azienda in cui lavoravo che ha presentato richiesta di concordato per liquidazione, vanto nei confronti dell azienda circa 8 mensilità il TFR e ferie non godute. Vorrei sapere se si può accedere al Fondo garanzia ( ovviamente solo dopo la data di omologa del tribunale), cosa e’ opportuno fare e quando per salvaguardare il mio credito nella sua interezza ( dato che il fondo garanzia, qualora si possa applicare ,copre solo TFR e ultime tre mensilità).Nel ringraziarla anticipatamente cordialmente la saluto. Se Le e’ possibile mi invii la risposta anche alla mia mail, grazie.

        • Buonasera a Lei,
          il Fondo dell’INPS Le garantisce soltanto il pagamento di TFR ed ultime 3 mensilità e può esser attivato dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione.
          Purtroppo, per quanto attiene le restanti differenze retributive da Lei vantate nei confronti dell’azienda, deve necessariamente insinuarsi nella procedura concorsuale in essere ed attenderne gli sviluppi.
          Se necessita di ulteriori delucidazioni, non esiti a contattarci.
          Cordiali Saluti,
          Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Giovanni scrive:

    Buonasera Avvocato D’ Ambrosio, la ringrazio per aver condiviso queste preziossime informazioni.
    La mia azienda è stata messa in liquidazione e vorrei recuperare parte del mio credito tramite il fondo di garanzia, ho alcune domande alle quali spero che possa rispondere:
    1) è necessario rivolgersi ad un avvocato per fare la richiesta o posso rivolgermi ad un qualsiasi Patronato/CAF o andare direttamente ad uno sportello INPS ?

    2) eventualmente l’avvocato dovrà recarsi in tribunale per seguire la pratica o la procedura è telematica? Il tribunale competente è quello della sede legale della società o quello della sede di lavoro?

    La ringrazio e le porgo cordiali saluti.

    • Buonasera a Lei,
      se all’esito della liquidazione non Le verrà corrisposto quanto spettante a titolo di TFR ed ulteriori differenze retributive, potrà attivare il fondo di Garanzia INPS per il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto ed eventualmente delle ultime tre mensilità non corrisposte.
      Prima però, dovrà necessariamente attivare tutta una serie di procedimenti giudiziari tramite il suo Avvocato di fiducia.
      Tali procedure variano a seconda del tipo di credito da recuperare e del tipo di datore di lavoro insolvente.
      Soltanto alla fine, dopo aver esaurito l’iter giudiziario, Lei si potrà rivolgere all’INPS per ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia presentando domanda on-line con il suo pin dispositivo o tramite caf-patronato.
      Se necessita di ulteriori delucidazioni, non esiti a contattarci.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Roberta Di Leo scrive:

    Buongiorno Avvocato, volevo cortesemente chiederLe: assunta a tempo determinato x sost. di maternità fino al 28 febbraio, poi prorogato fino al 31 marzo, come domanda della sostituita. In febbraio ho avuto problemi di cuore e ho presentato cert. di malattia.
    L’ex datore di lavoro al 10 aprile mi comunica che il mio rapporto è finito il 28 febbraio e mi contesta alcuni errori fatti. Errori che se fossi stata all’interno avrei potuto verificare ed eventuali sanzioni Le avrebbe pagato lui. Si trattiene parte di febbraio, tutto marzo 13 14 e tfr. AVevo trovato un avvocato a patrocinio gratuito che mi dice di non portare la causa avanti al tribunale avendo capito che tipo è!!!! Non ho la possibilità di pagarmi un avvocato.
    Ma i miei soldi come posso recuperarli.
    Grazie
    Roberta

    • Buonasera a Lei,
      da quel che leggo, il comportamento tenuto dal suo ex datore di lavoro lede senza dubbio i suoi diritti.
      Tenga conto che l’azienda, per muovere correttamente una qualsivoglia contestazione al lavoratore, deve avviare il c.d. procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
      Soltanto all’esito di detta complessa procedura, può eventualmente sanzionare il lavoratore che sia incappato in errori o condotte dannose per l’azienda, applicando una sanzione proporzionata alla violazione commessa dal lavoratore.
      Insomma, in nessun caso il datore di lavoro può arbitrariamente trattenere retribuzioni a Lei spettanti a titolo di TFR, 13ma, 14ma o retribuzione ordinaria che sia.
      Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, dovremmo valutare insieme la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge. Se rientra nei parametri di legge, il nostro Studio Legale potrà assisterLa a spese dello Stato.
      Se necessita di ulteriori delucidazioni, non esiti a contattarci anche per fissare un appuntamento in sede,
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • gloria scrive:

    Buon giorno avvocato… Le spiego la mia situazione.. Ho lavorato dal 2011 fino al 2013 presso un ristorante poi mi hanno licenziata x cessata attività.. La settimana scorsa ho scoperto che è fallita e non ho mai percepito il TFR nessuno neanche i sindacati non mi ha mai seguita.. Di come mi devo comportare.. Il fallimento è stato chiuso a maggio 2016.. Come posso recuperare il TFR? Non sono riuscita a fare pignoramenti tramite avvocati… Niente di niente..

    • Buonasera a Lei,
      è necessario approfondire l’evoluzione della procedura fallimentare e capire se esistono ancora margini per insinuarsi, anche tardivamente, al passivo.
      Le consiglio di attivarsi sin da subito, in queste situazioni il tempo è tiranno e potrebbe generare delle “decadenze” a suo svantaggio.
      Se necessita di ulteriori delucidazioni, non esiti a contattarci anche per fissare un appuntamento in sede.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Maurizio Zizioli scrive:

    Buon giorno avvocato… ecco la mia situazione.. Ho lavorato come socio lavoratore da giugno 2016 fino a giugno 2016 presso un ristorante di cui sono anche socio (srl) poi sono stato licenziato xche l amministratore ha messo in liquidazione la società.

    Non percepisco nessun stipendio da gennaio 2016, cioè da 6 mesi. Come posso recuperare il TFR, 13a,14a e i miei stipendi?

    la settimana prossima ci sarà l’ assemblea dei soci per la liqiidazione della società e la nomina del liquidatore.

    Grazie

    Maurizio

    • Buonasera a Lei sig. Maurizio,
      come lavoratore dipendente di una SRL ha diritto a percepire quanto maturato in ragione del lavoro svolto a prescindere dalla sua qualifica di socio.
      Può sempre richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale, il pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte a titolo di TFR, 13ma, 14ma e stipendi arretrati.
      E’ suo diritto attivarsi anche subito per il recupero di tali somme.
      Tenga conto che, in caso di insolvenza della società, potrà recuperare dal Fondo di Garanzia INPS quanto meno la liquidazione, ratei ed ultime tre mensilità retributive.
      Le consiglio di seguire attentamente gli sviluppi della prossima assemblea dei soci ed, in seguito, valutare tempi e modi per intraprendere un’azione di recupero dei suoi crediti da lavoro.
      Se necessita di ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci per fissare un appuntamento in sede al fine di chiarire meglio la Sua posizione,
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Danirunner scrive:

    Buongiorno Avvocato,
    volevo chiederle un’informazione circa la mia situazione perchè non so come “muovermi”.
    - Dipendente da un COMMERCIALISTA (quindi professionista, non soggetto a legge fallimentare) da
    25 anni;
    - Dimessa il 30.09.2015 e fatto un accordo scritto per pagamento del TFR + paga 09.2015 in n. 6 rate a partire dal 15.11.2015;
    - Il datore di lavoro ha pagato le prime 4 rate più o meno alla scadenza (la QUARTA l’ha pagata con 3 mesi di ritardo il 12.05.2016);
    - Mi deve pagare ancora n. 2 rate ad oggi (NB: il termine ultimo in teoria doveva essere il 15.04.2016);
    - In data 27.10.2016 ho inviato una RACCOMANDATA con la richiesta del saldo entro il giorno 11.11.2016;
    - Telefonicamente (il 07.11.2016) mi dice che entro Natale (a questo punto mi chiedo di quale anno), mi avrebbe saldato tutto;
    - Ad oggi NON ho visto un Euro e so già che non pagherà nulla entro Natale 2016 (oggi è il 19.12.2016).
    Come posso fare per recuperare i miei soldi senza appoggiarmi ad un Avvocato, visto che comunque non è soggetto a fallimento?
    Si può fare qualche cosa tramite la Provincia Autonoma di Trento?
    Grazie mille per l’attenzione e la pazienza…

    • Buonasera a Lei,
      vista la situazione penso sia opportuno che Lei consulti un legale specializzato in diritto del lavoro.
      Continuando con il “fai da te” metterebbe a rischio il credito da Lei legittimamente vantato.
      In una situazione del genere, non posso che consigliarLe di fissare un appuntamento presso un Avvocato del Lavoro della Sua zona o rivolgersi ad un sindacato,
      Cordiali Saluti
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

  • paula scrive:

    salve,lavorato da una ditta privata 2007 fine ottobre 2013 per tutto questo periodo non avuto mai la 13ma, 14,ma tfr posso fare recupero .grazie

    • Buonasera a Lei,
      se la ditta è ancora in piedi, direi proprio di si.
      Bisognerebbe approfondire meglio la questione e valutare il tipo di azione legale da imbastire, ma certamente Lei ha diritto a richiedere ed ottenere il pagamento di tutte le differenze a qualunque titolo maturate in corso di rapporto di lavoro.
      Le consiglio di attivarsi in modo rapido e concreto, poichè i crediti da Lei vantati sono soggetti a prescrizione quinquennale ed il decorso del termine varia in base al numero di dipendenti occupati in azienda nel periodo lavorativo.
      Più precisamente ed in estrema sintesi, se la ditta occupava al tempo meno di 15 dipendenti, la prescrizione di tutte le differenze retributive maturerà ad ottobre 2018.
      Se, invece, l’azienda occupava più di 15 dipendenti, è già maturata in parte prescrizione e potrà richiedere il pagamento delle differenze sino a 5 anni prima della presentazione della domanda o altro atto interruttivo (ad es. raccomandata a/r di messa in mora).
      Spero di essere stato chiaro, se necessità ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci o a fissare un appuntamento a Studio per valutare meglio la Sua posizione.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Giuseppe scrive:

    Salve avvocato
    Ho inviato la documentazione necessaria per avere il tfr dall’INPS con pratica protocollata il 05/08/2016 ad oggi ancora devo essere pagato dall’INPS nonostante la pratica sia in corso di definizione, almeno e quanto dicono loro) ma possibile che ci voglia tutto questo tempo nonostante la circolare dica che il pagamento debba avvenire entro 60 giorni? Il 05/02/2017 saranno trascorsi 6 mesi volevo una sua opinione in merito e sicuramente avrà fatto delle pratiche simili.
    Geazie

    • Buonasera,
      purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi, l’Inps non riesce a provvedere entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
      La durata del procedimento varia a seconda della sede Inps presso cui deve esser lavorata la richiesta di Tfr al Fondo di Garanzia. Ad esempio, la sede Inps di Napoli-Vomero (presso cui vegono lavorate le pratiche Tfr del Fondo di Garanzia Inps nella provincia di Napoli) impiega circa 5 mesi per evadere la domanda.
      Le conviene fare personalmente un passaggio presso la sede che ha in lavorazione la Sua pratica per verificare lo stato della procedura e capire se sono necessarie integrazioni documentali.
      Qualora abbia bisogno di ulteriori delucidazioni, non esiti a contattarci
      Cordiali Saluti
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Sara scrive:

    Buongiorno,
    le espongo brevemente la situazione in cui ci siamo ritrovati sperando in un consiglio.
    Mio marito lavorava nel negozio della ditta A, questa, posta in liquidazione, ha affittato il ramo d’azienda alla ditta B. Mio marito ha continuato a lavorare per la ditta B fino al 31 Dicembre, giorno in cui è scaduto l’affitto del ramo d’azienda. Ne ha ricevuto comunicazione solo il giorno stesso, comunicazione a cui è seguita una raccomandata. Il negozio è stato chiuso e lui è tornato in forza presso la ditta A che, essendo in liquidazione, non esercita più attività di impresa, quindi è stato licenziato senza preavviso. Dopo più di un mese siamo riusciti a contattare il liquidatore (nessuno voleva darci i suoi recapiti), e ad avere la busta paga. Da un paio di giorni sono scaduti i termini per i pagamenti ma il liquidatore dice che non ci sono soldi per pagare a mio marito quanto dovuto, e che dobbiamo attendere. Sostiene che rivolgendoci ad un avvocato i tempi sarebbero biblici, quindi tantovale starcene buoni e sperare che arrivi liquidità. Tutti gli altri dipendenti, licenziati più di un anno fa, sono stati pagati. Mio marito era rimasto il solo poiché “affittato” dalla ditta B insieme al ramo d’azienda. Non sappiamo cosa sia meglio fare, ma essendo stato licenziato in tronco, senza preavviso ed essendo una famiglia monoreddito abbiamo urgenza di recuperare almeno la somma corrispondente a ferie, permessi, quattordicesima etc,etc, per poter tirare avanti. Spero in un suo consiglio. Grazie.
    Ps: del liquidatore sappiamo solo nome e numero di telefono, nessun indirizzo a cui mandare comunicazioni.

    • Buonasera a Lei,
      come prima cosa, se non l’ha già fatto, deve presentare domanda di disoccupazione/Naspi entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro presso un Caf-Patronato abilitato, così da poter avere in breve tempo un’indennità mensile utile quanto meno a tamponare la situazione emergenziale creatasi.
      In secondo luogo, per quanto riguarda il recupero di TFR e spettanze di fine rapporto maturate e non corrisposte, Le consiglio di attivarsi quanto prima per vie legali, prima con una diffida stragiudiziale e successivamente con un ricorso per decreto ingiuntivo.
      A mio modesto parere, in situazioni del genere, restare in attesa certamente non velocizza le cose.
      E’ opportuno, anzi, mettere sotto pressione l’azienda così da diventare una priorità da risolvere nel procedimento di liquidazione.
      Se necessita ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci o a fissare un appuntamento in Studio per valutare meglio la Sua posizione.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

      Caf Portici – Servizi di Patronato
      Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza

  • pasquale scrive:

    salve vorrei un consiglio .

    in data 16 ottobre 2016 l azienda dove lavoravo ci ha licenziato tutti con un accordo tra le parti .

    l ‘ azienda da un anno circa ha fatto domanda di concordato doveva esserci l ‘ udienza ma gli hanno dato 60 giorni di proroga .

    ci deve tutto il tfr e 2 mesi e mezzo di stipendi piu meta’ del incentivo a lesodo che non ha pagato .

    essendo in concordato non ha rispettato i patti .

    cmq noi abbiamo chiesto le dichiatazioni d incapienza per il fondo di tesoreria ma non hanno potuto pagare il consulente che ci fa le buste .

    volevo sapere se entro questi 2 mesi non faranno niente..

    i cud e altro . chi li dara’ ?

    cmq il commissario disse che la meta’ del incentivo potevamo metterlo nelle pec insieme alla parte aziendale .

    se lei puo rispondere in merito

    mi faccia sapere .

    cordiali saluti

    • Buonasera,
      purtroppo nel suo caso, essendo già stata avviata una procedura di concordato preventivo, deve attendere per conoscerne l’esito.

      Per quanto attiene CUD ed altra documentazione contabile, faccia pressione affinchè Le venga rilasciata quanto prima per essere in regola con i vari gli adempimenti fiscali.

      Se necessita ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Ani scrive:

    Buonasera,

    Ho difficoltà a compilare il modello SR52 che deve essere inviato all’INPS per recuperare il fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro. In realtà dev’essere curatore che deve compilare questo documento ma non vuole farlo e mi chiede di compilarlo io. Però non riesco di compilare correttamente.
    Posso chiedere una consulenza a CAF per la compilazione? Sono già forniti dal avvocato i documenti necessari (lo stato passivo creditori e istanza per la ammissione al passivo fallimentare.)
    Grazie mille.

    • Buonasera a Lei,
      è onere del curatore fallimentare compilare la dichiarazione SR52 da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia INPS per il recupero del TFR e delle ultime tre mensilità.
      Solleciti per il rilascio della dichiarazione e fornisca al curatore tutte le informazioni integrative necessarie alla compilazione.

      In estrema ipotesi, chieda al curatore di redigere il c.d. “Comprovato Rifiuto” alla compilazione del modello SR52 e lo alleghi ad autocertificazione modello SR54 che può Lei stesso compilare scaricandola dal sito http://www.inps.it o tramite l’ausilio di Caf-Patronato abilitati.

      Il Fondo di Garanzia INPS è tenuto a pagare Tfr ed ultime tre mensilità in entrambi i casi, previa domanda online e consegna in originale di tutta la documentazione necessaria.

      Se necessita ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci o a fissare un appuntamento in Studio per valutare meglio la Sua posizione.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Luca scrive:

    Gentilissimo Avvocato buonasera,
    l’azienda presso cui lavoravo è andata in concordato preventivo in continuità a gennaio 2016. Io ho cessato di lavorare presso l’azienda in questione nel settembre 2016. Il concordato è stato convalidato dal tribunale a dicembre 2016. Ora l’azienda avrebbe 12 mesi per liquidarlo. Vista la complessità non vorrei fare il recupero tramite l’INPS.
    Devo effettuare qualche richiesta all’azienda?
    Nel caso non riceva comunicazioni entro il 31/12/2017, come devo comportarmi?
    In attesa di gentile riscontro, saluto cordialmente
    Luca

    • Buongiorno a Lei,
      se il concordato preventivo è già stato omologato e nessuno ha fatto opposizione al decreto di omologazione, Lei può già attivarsi per adire il Fondo di Garanzia Inps per il recupero del Suo TFR e delle eventuali ultime 3 mensilità non corrisposte.
      Anzi, visti i tempi della procedura, Le consiglio di attivarsi rapidamente presentando prima domanda telematica attraverso i canali web dell’Inps e successivamente la documentazione cartacea in originale a supporto della Sua domanda: modello SR52 sottoscritto dal commissario della procedura concorsuale, documento di identità, decreto di omologazione del concordato preventivo in copia autentica e certificato di non opposizione al decreto rilasciato dalla cancelleria fallimentare del Tribunale competente.
      Se necessita ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci o a fissare un appuntamento in Studio per valutare meglio la Sua posizione.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • Luca Leonardi scrive:

    Gentile avvocato D’Ambrosio,
    nel caso in cui una persona, in pensione da molto tempo (quasi 20 anni), volesse richiedere il TFR (mai riscosso) al suo ex datore di lavoro, è possibile fare qualcosa? Vi è la possibilità di verificare l’ammontare di tale TFR e, se si, come bisogna procedere? Oppure è passato troppo tempo?

    La ringrazio anticipatamente.

    Cordiali saluti

    • Salve,
      la prescrizione per quanto riguarda il TFR è quinquennale e decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
      Siamo abbondantemente oltre il termine di prescrizione, per cui penso proprio non si possa far nulla, salvo il caso in cui nel corso degli anni siano stati inviati atti interruttivi della prescrizione, come lettere di messa in mora, tentativi di conciliazione, ricorsi giudiziali.
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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  • carlo scrive:

    salve vorrei sapere se l’INPS pagato pratiche a Settembre 2016
    Fondo di garanzia del TFR e di crediti da lavoro

  • Andrea scrive:

    Buongiorno Avvocato,
    L azienda per la quale lavoro è prossima a un concordato preventivo ( dovrebbe essere depositato in questi giorni) , ci é stato anche comunicato che a breve partirà un processo di licenziamento collettivo.
    Se mi dimettessi potrei accedere al fondo di garanzia?( sembra non ci siano i soldi per ultimo stipendio e tfr)
    Per L accesso al fondo Avrei delle tutele inferiori rispetto al rimanere in azienda fino al decorso del licenziamento collettivo
    Grazie

    • Buongiorno a Lei,
      qualora non abbia alternative di lavoro concrete, Le potrebbe convenire attendere gli sviluppi della procedura di concordato preventivo e della connessa procedura di licenziamento collettivo.
      Tenga conto che, in caso di dimissioni, avrebbe certamente diritto a richiedere il TFR e le ultime 3 mensilità non corrisposte al Fondo di Garanzia Inps, ma potrebbe farlo soltanto dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo oppure, nel caso in cui fallisca il tentativo di concordato preventivo e si apra una procedura di fallimento vera e propria, dopo 15 giorni dall’ammissione allo stato passivo del fallimento reso esecutivo.
      Nell’attesa, qualora decida di optare per le dimissioni per giusta causa, potrebbe richiedere all’INPS il pagamento dell’indennità di disoccupazione (c.d. NASPI) presentando apposita domanda presso un caf-patronato abilitato entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
      Per ulteriori informazioni sul tema Le consiglio di leggere questo articolo DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA E NASPI
      Non esiti a contattarci qualora abbia bisogno di ulteriori delucidazioni,
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

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