
Esercizio Abusivo della Professione: Sentenza Corte di Cass. Sez. Un. n.11545 del 23/03/13
L’art.348 c.p. incrimina la condotta di chiunque eserciti abusivamente una professione per quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Detta norma si pone a presidio dell’interesse della pubblica amministrazione al regolare svolgimento di determinate attività che, proprio perché particolarmente delicate, possono essere esercitate solo da chi abbia conseguito uno standard minimo di qualificazione morale o professionale.
Sul piano dell’elemento soggettivo, il reato è contrassegnato dalla ricorrenza del dolo generico, in quanto, ai fini dell’integrazione dello stesso, è bastevole la mera coscienza e volontà del soggetto agente di compiere atti tipici di una professione, unitamente alla consapevolezza di non essere in possesso dei requisiti abilitativi.
Ciò posto, l’attenzione della più recente giurisprudenza si è focalizzata attorno all’ambito applicativo della norma incriminatrice di cui trattasi, pervenendo a conclusioni del tutto contrastanti solo di recente oggetto del dirimente intervento delle Sezioni Unite.
Secondo un primo indirizzo, rientrerebbero nella fattispecie descritta dall’art.348 solo quegli atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione. Pertanto, il reato si strutturerebbe come reato istantaneo, con la conseguenza che anche un atto compiuto in modo occasionale ed a titolo gratuito sarebbe sufficiente ad integrare il reato in esame.
A conclusioni opposte perveniva un altro indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale assumerebbero rilevanza tutti gli atti caratteristici di una professione, ricomprendendo tra questi tanto gli atti attribuiti in via esclusiva quanto quelli “relativamente liberi”. Nel senso che chiunque può compierli occasionalmente ed a titolo gratuito ma che, ove vengano realizzati in modo continuativo ed organizzato, necessitano parimenti della prevista abilitazione professionale.
A tale ultima impostazione hanno mostrato adesione le Sezioni Unite ( 23 marzo 2012, n.11545) che, chiamate a dirimere il contrasto, hanno affermato il principio di diritto per cui risultano punibili a norma dell’art.348 c.p. non solo quegli atti attribuiti in via esclusiva ad una professione, seppure esercitati occasionalmente e gratuitamente, ma anche il compimento di quegli atti che risultino individuati di competenza di una determinata professione e siano stati esercitati con modalità organizzative tali da ingenerare l’apparenza di svolgere un’attività professionale per la quale si sia conseguita regolare abilitazione.
Avv. Alessandro Gammieri
Caf Portici - Servizi di Patronato
Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza
Lascia un commento