
Quando è possibile chiedere l’assegno di mantenimento nel caso di separazione personale dei coniugi?
In primis è necessario che nel giudizio di separazione giudiziale non sia stata addebitata la separazione, ovvero non sia accertato che uno dei coniugi abbia violato i doveri coniugali (es. fedeltà) durante la vita matrimoniale.
L’addebito dal giudice può anche essere pronunciato in capo a tutti e due i coniugi o nessuno dei due.
Chi può richiedere l’assegno di mantenimento?
Chi richiede il mantenimento versi anche in uno stato di disagio economico, fermo restando le capacità economiche patrimoniali dell’eventuale obbligato, situazione essenziale soprattutto per l’ipotesi di separazione giudiziale.
Difatti nella separazione consensuale tali obblighi patrimoniali, possono essere assunti bonariamente, per il tramite di accordo tra le parti successivamente omologato dal giudice, con la possibilità in qualsiasi momento di modificarli.
In sintesi, nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, gli stessi dovranno portare dinanzi al giudice le proprie ragioni anche in relazione all’assegno di mantenimento, ricordando infine che la violazione di tali obblighi contributivi familiari da parte del coniuge obbligato costituisce una fattispecie prevista dall’art. 570 del codice penale, quindi perseguibile penalmente.
Come quantificare l’assegno di mantenimento?
L’importo dell’assegno di mantenimento non viene stabilito in perpetuo, ma soggiace alla clausola del rebus sic stantibus, che comporta un continuo aggiornamento al variare delle condizione economiche di uno dei due coniugi, ovverossia al verificarsi di fatti sopravvenuti (es. perdita di lavoro, ulteriori spese di istruzione per i figli, spese mediche straordinarie). In breve per la quantificazione dell’assegno di mantenimento,secondo costante giurisprudenza, il giudice terrà conto dello stile di vita mantenuto durante il matrimonio dai coniugi.
Quale criterio per l’assegnazione della casa familiare?
Diverso criterio viene utilizzato per l’assegnazione della casa familiare, il quale tiene conto prioritariamente dell’interesse primario dei figli, ma qualora, in relazione alla situazione economica del coniuge-obbligato, quest’ultimo non possa garantire all’altro coniuge, il pagamento del’assegno di mantenimento, in sostituzione potrebbe il giudice adito concedere al coniuge beneficiario il tetto coniugale.
Quale differenza tra l’assegno di alimenti e l’assegno di mantenimento?
A tal proposito è bene ricordare come ci sia una sostanziale differenza tra l’assegno di alimenti (quest’ultimo necessario anche per ottenere la pensione di reversibilità del coniuge deceduto e/o il tfr) dall’assegno di mantenimento, in quanto il primo mira a colmare uno stato di bisogno economico del coniuge beneficiario, mentre per il secondo il fine è semplicemente quello di mantenere lo stile di vita matrimoniale, senza trascurare ancora la diversa natura giuridica dell’assegno di mantenimento dall’assegno di divorzio.
Sussiste l’obbligo di mantenimento per l’ipotesi di una separazione di fatto?
Si, anche con una separazione di fatto (es. il caso del coniuge che si allontana dal tetto coniugale), che non produce nessuno effetto giuridico nel matrimonio, si assiste alla violazione degli obblighi di mantenimento e perciò alla violazioni di disposizioni penali di cui sopra.
Possono aggrediti a garanzia dell’obbligo di mantenimento i beni del coniuge obbligato?
Si, il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento è anche soggetto ad una responsabilità patrimoniale per l’adempimento di tale obbligato ( es. potrebbero essere sottoposti ad ipoteca i beni del coniuge obbligato o ancora il giudice potrebbe disporre che il datore di lavoro del coniuge obbligato versi una parte della retribuzione direttamente al coniuge beneficiario )
Avv. Fedele Ercolano
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