REATI FINANZIARI: EVASIONE FISCALE

Posted by admin on Aprile 15, 2013
Penale
In relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto e punito dall’art. 2 del d.lgs 74/2000, di recente la Suprema Corte ha fornito un’interpretazione interessante.
La norma in esame suddivide la condotta di rilevanza penale in due fasi:
- una fase “preparatoria” che si articola mediante la detenzione e/o la registrazione, ai fini fiscali, della documentazione inerente prestazioni inesistenti;
- una fase di “utilizzo” della citata documentazione in dichiarazione, al fine di rappresentare all’Erario una capacità contributiva diversa da quella effettiva (ad es. passività superiori alle reali).

La Suprema Corte con la sentenza n.16453/13 precisa che,ai fini dell’integrazione del reato è necessario che si rilevi il dolo specifico del soggetto agente, ovvero l’intenzione di ottenere l’indebito risparmio mediante l’evasione delle imposte.

Gli Ermellini rilevano pertanto che, in costanza di mero “errore contabile”, non sussista il reato, laddove, ad esempio, il fine perseguito dall’agente non appaia chiaramente quale “intento evasivo” quanto piuttosto di arginare una situazione contabile lacunosa.
La Cassazione, esclude altresì la rilevanza del reato, venendo a mancare l’elemento soggettivo del dolo specifico, laddove le operazioni/prestazioni siano documentalmente ricostruibili (ad es.mediante la tracciabilità bancaria).
Avv. Alessandro Gammieri

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