
Nell’ambito dei reati di abusivismo edilizio, il legislatore, con l’art. 29 del TU 380/2001, affronta il tema della responsabilità penale stabilendo che il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed, insieme al direttore dei lavori, a quelle del permesso ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Per quanto concerne il proprietario, questi sarà certamente il destinatario della sanzione amministrativa, mentre, in sede penale, occorrerà dimostrare il rapporto causale con la realizzazione del manufatto. In concreto, nel corso del processo, dovrà essere provato un suo contributo soggettivo (con dolo o colpa).
Al fine di ritenere il proprietario responsabile, deve essere valutato se questi abbia soltanto la piena disponibilità dell’area oppure se ha, in qualche modo, contribuito alla realizzazione dell’opera abusiva, il tutto valutato secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza.
La giurisprudenza ritiene che la mera condizione di proprietario non basti per fondare la responsabilità penale. La circostanza che egli sia la persona maggiormente interessata non basta per ricavarne la responsabilità penale che va provata con elementi gravi, precisi e concordanti.
Avv. Alessandro Gammieri
Caf Portici – Servizi di Patronato
Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza
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