
A chi non è mai capitato di recarsi presso uno sportello di Equitalia, e ottenuta la stampa con l’elenco di tutti i debiti con l’erario (cd. estratto di ruolo), si è accorto che, nella lista degli importi da pagare, figurano alcune cartelle di pagamento di cui non si è mai ricevuto una copia?
In passato, una tesi giurisprudenziale, estremamente restrittiva e penalizzante, costringeva i contribuenti, ai quali nessuna cartella era stata mai notificata o era stata notificata presso indirizzi sbagliati, a pagare il debito, oppure a dover attendere una successiva azione esecutiva di Equitalia (es. fermo auto, ipoteca casa, pignoramento stipendio,ecc.), per poter agire in via giudiziale.
Finalmente ora le cose cambiano, infatti, dopo anni di contrasti giurisprudenziali in materia, grazie alla sentenza n.19704 del 06/10/2015, della Cassazione a Sezioni Unite, chiunque dovesse giungere a conoscenza del proprio debito con l’Ente Esattore, in modo fortuito, può comunque far ricorso al giudice competente, cosi facendo, sarà possibile impugnare in qualsiasi momento l’estratto di ruolo Equitalia.
Bisogna aggiungere che la Cassazione negli anni, ha sempre fatto una serie di distinzioni, in primo luogo, quella tra ruolo ed estratto di ruolo:
– il ruolo è l’atto formato dall’ente impositore-creditore che contiene le singole partite debitorie (cd iscrizioni a ruolo) e viene consegnato a Equitalia affinché lo notifichi al contribuente;
– l’estratto di ruolo è un elaborato informatico contenente gli elementi dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella, si tratta di un foglio senza alcun valore certificatorio che viene rilasciato, senza limiti e condizioni, a qualsiasi contribuente ne faccia richiesta.
La seconda distinzione operata dalla Corte Suprema, riguarda le azioni giudiziali proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella esattoriale o avviso di mora, ovvero: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, per il caso di fatti sopravvenuti o vizi sostanziali della cartella esattoriale (es. prescrizione del credito), l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, per l’ipotesi di vizi formali della cartella di pagamento (es. vizi di notifica), l’opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 legge 689/81, ossia il classico ricorso dinanzi al Giudice di Pace, per ciò che riguarda le sanzioni al Codice della Strada (Cassaz. Civ. Sezioni Unite n. 562/2000, n. 6119/2004, n. 5279/2002, n. 15149/2005).
Insomma, si discute su una materia molto vasta e complessa, ragion per cui, per poter comprendere qual è la propria situazione debitoria nei confronti di Equitalia, evitando cosi spiacevoli sorprese, è possibile in ogni momento, recandosi presso uno sportello Equitalia o presso uffici e professionisti abilitati richiedere un estratto di ruolo, in tal caso si potrà capire se conviene intraprendere un azione civile nei confronti dell’Ente Esattore.
Avv. Fedele Ercolano
Caf Portici – Servizi di Patronato
Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza.
Lascia un commento